Veicoli aziendali e agricoli: quando non serve più l’RC Auto
Dopo un intervento nel c.d. “Decreto Milleproroghe” del 2024 che non aveva sciolto definitivamente i dubbi, è arrivato ora un chiarimento decisivo.
Con la Legge dell’11 marzo 2026 (c.d. “Legge PMI”), infatti, è stata introdotta una modifica all’art. 122-bis del CAP: dal 7 aprile 2026 sono previsti esoneri espliciti dall’obbligo di copertura RC Auto.
In particolare, la deroga (comma 1-bis) riguarda:
👉 Carrelli elevatori (art. 58 CdS)
- se non immatricolati
- se utilizzati esclusivamente in aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi
👉 Veicoli utilizzati solo in zone non accessibili al pubblico
- aree ferroviarie
- aree portuali
- aree aeroportuali
👉 Macchine agricole (art. 57 CdS), a condizione che:
- non siano immatricolate o prive di certificato di idoneità tecnica
- operino esclusivamente in fondi agricoli o spazi privati non accessibili al pubblico
⚠️ Attenzione: l’esonero dall’RC Auto è valido solo se i veicoli sono coperti da una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), a tutela di eventuali danni a terzi, che va assolutamente verificato.
Un aggiornamento rilevante per imprese, operatori logistici e settore agricolo, che chiarisce finalmente l’ambito applicativo dell’obbligo assicurativo.


